Art. 1.
(Concessione di indulto).

      1. È concesso indulto nella misura non superiore ad anni tre per le pene detentive e non superiore ad euro 1.500 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
      2. L'indulto si applica nella misura di anni uno per le pene detentive e di euro 1.500 per le pene pecunarie quando tali pene sono inflitte in relazione ai reati previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ad esclusione dei reati previsti dall'articolo 2 della presente legge. L'indulto è sempre applicabile nella misura di anni tre a favore delle persone sottoposte alle speciali misure di protezione ai sensi degli articoli 9 e 13, comma 5, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
      3. Non si applicano le esclusioni di cui all'articolo 151, quinto comma, del codice penale.